La legislazione: L.R. n°5 del 16/01/95
"Norme per il governo del territorio"
TITOLO I
Articolo 4 - Sistema Informativo Territoriale
1) La Regione, le Provincie e i Comuni singoli o associati partecipano
alla formazione e gestione del sistema informativo territoriale (S.I.T.)
I Comuni devono partecipare alla formazione ed alla
gestione del S.I.T.. Non sono tenuti obbligatoriamente ad associarsi,
ma la L.R. indica anche la forma associativa.
2) Il S.I.T. costituisce riferimento conoscitivo fondamentale per la definizione
degli atti di governo del territorio e per la verifica dei loro effetti.
Il comma 2 definisce l'indispensabilità del
S.I.T. e presuppone che esso sia un sistema integrato, ossia che esista
un riferimento conoscitivo comune: a livello comunale, nella logica della
L.R. sarà necessario disporre del quadro conoscitivo regionale
e provinciale per definire atti di governo che siano in armonia con quanto
indicato nel PTCP e nel PIT; a livello provinciale e regionale è
importante poter verificare gli effetti di tali atti.
3) Sono compiti del S.I.T.:
- l'organizzazione della conoscenza necessaria al governo del territorio,
articolata nelle fasi della individuazione e raccolta dei dati riferiti
alle risorse essenziali del territorio, della loro integrazione con
i dati statistici, della georeferenziazione, della certificazione e
finalizzazione, della diffusione, conservazione e aggiornamento;
Il comma 3 definisce i compiti un S.I.T. integrato
elencandone le fasi classiche dello sviluppo e della gestione. La complessità
di alcune di queste fasi fanno della costituzione del S.I.T. innanzitutto
un problema tecnologico ed impongono di affrontarlo come tale.
- la definizione in modo univoco per tutti i livelli operativi della
documentazione informativa a sostegno dell'elaborazione programmatica
e progettuale dei diversi soggetti e nei diversi settori;
I dati geografici hanno caratteristiche peculiari
che richiedono l'utilizzo di sistemi di documentazione sofisticati.
Il Sistema di Documentazione dei dati territoriali progettato e realizzato
da Etruria Telematica per il S.I.G.I., da una risposta concreta ed immediata
a queste esigenze ed è in linea con il futuro poiché adotta
lo standard europeo (CEN_TC/287-norma prENV12657 "Geographic information-Data_description-Metadata")
che definisce quali informazioni vanno usate per documentare un Archivio
Geografico.
-
la registrazione degli effetti indotti dall'applicazione delle normative
e delle azioni di trasformazione del territorio.
Il S.I.T. è un importante ed insostituibile
strumento per la gestione ed il monitoraggio del Piano di Indirizzo
Territoriale, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e
dei Piani Strutturali e PRG Comunali. Il progetto di S.I.G.I. prevede
comunque che divenga anche un eccezionale strumento per agevolare lo
svolgimento dei quotidiani compiti istituzionali degli Enti che aderiscono.
4) Il S.I.T. è accessibile a tutti i cittadini e vi possono confluire,
previa certificazione nei modi previsti, informazioni provenienti da enti
pubblici e dalla comunità scientifica.
Il S.I.T. integrato deve quindi prevedere meccanismi
di collaudo e far ricorso al supporto delle nuove tecnologie della telecomunicazione
per rendere trasparente e di pubblico dominio la documentazione del quadro
conoscitivo.
Etruria Telematica ha progettato e realizzato un server di informazioni
geografiche (GEOSERVER) raggiungibile via Web all'indirizzo: http://geoserver.consorzioterrecablate.it
5) Alla costituzione e alla disciplina del S.I.T. si provvede, anche con
atti successivi, entro un anno, d'intesa con le Provincie e i Comuni,
nel quadro degli adempimenti previsti dallo Statuto regionale per garantire
la disponibilità dei dati informativi.
Il S.I.G.I. è in linea con le indicazioni
che la Regione Toscana ha dato del proprio S.I.T. Regionale e si inquadra
nell'Accordo di Programma che essa ha recentemente presentato agli Enti
Pubblici Toscani. La Regione ha già verificato la compatibilità
degli intenti del S.I.G.I. con l'Accordo di Programma, riconoscendolo
come progetto di zona.
TITOLO II
CAPO III - I compiti dei Comuni
Articolo 32 - Valutazione degli effetti ambientali
1) Gli atti di pianificazione territoriale del Comune, di cui al presente
capo, contengono, anche sulla base del quadro conoscitivo del P.T.C.,
di cui all'Art. 16, quarto comma, la valutazione degli effetti ambientali
attraverso:
-
la individuazione delle aree e dei beni di rilevanza ambientale;
- l'analisi dello stato delle risorse soggette a modificazione;
- l'indicazione delle finalità degli interventi previsti e dei
motivi delle scelte rispetto ad altre alternative;
- la descrizione delle azioni previste e dei loro prevedibili impatti
sull'ambiente;
- la individuazione dei livelli di criticità delle aree e delle
risorse interessate;
-
omissis
2) Le analisi di cui al primo comma, lett. a), b), c), d), e) si avvalgono
del sistema informativo di cui all'Art. 4 e lo implementano.
omissis
TITOLO I
Articolo 3 - Strutture tecniche per il governo
del territorio
3) Le Provincie assicurano comunque, se richiesta, la necessaria assistenza
tecnica ai Comuni del rispettivo territorio.
4) La Regione promuove ed agevola le forme di assistenza tecnica di cui
al terzo comma.
L'Amministrazione Provinciale, avendo sostenuto
investimenti di rilievo ed avendo una fortunata e significativa esperienza
nel settore dei S.I.T., ha pensato, in ottemperanza alla legge regionale,
di riversare la propria esperienza sui Comuni (comma 3), agevolando lo
sviluppo del S.I.G.I. tramite un finanziamento per l'acquisto di tecnologia
e servizi, mettendo a disposizione il proprio patrimonio di dati geografici
e, tramite la Società partecipata Etruria Telematica, l'esperienza
della struttura tecnica che ha progettato e realizzato il S.I.T. provinciale.
La Regione considera il S.I.G.I. "progetto di zona" prospettando
per gli anni successivi un intervento integrativo (comma 4).
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